Art. 9.
(Acquedotto pugliese Spa).

      1. Le acque rese disponibili in Puglia, attraverso la realizzazione dell'acquedotto sottomarino sono immesse nella rete di distribuzione dell'Acquedotto pugliese Spa.
      2. L'Acquedotto pugliese Spa si impegna a riconoscere un corrispettivo al concessionario, quale copertura degli oneri di manutenzione e di ammortamento delle acque immesse ai sensi del comma 1, nella misura stabilita dalle parti, d'intesa con la regione Puglia.